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Il Tribunale di Campobasso condanna l'ASREM per un decesso da COVID contratto in ospedale:
Risarciti gli eredi di una paziente di 91 anni
Una sentenza destinata a costituire un importante precedente nel contenzioso civile relativo ai contagi da Covid-19 avvenuti in ambiente ospedaliero è stata pronunciata dal Tribunale di Campobasso, che ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni in favore degli eredi di una donna di 91 anni deceduta dopo aver contratto il virus SARS-CoV-2 durante il ricovero presso l'Ospedale “Cardarelli” di Campobasso.
La paziente era stata ricoverata il 26 dicembre 2020 per una patologia vascolare agli arti inferiori. Al momento dell'ingresso risultava negativa al Covid-19. Dopo alcuni giorni di degenza, tuttavia, il tampone evidenziava la positività al virus e le condizioni respiratorie della donna peggioravano rapidamente fino al decesso, avvenuto l'11 gennaio 2021. All'esito di un'approfondita istruttoria tecnica, il Tribunale ha accertato che l'infezione era stata contratta all'interno dell'ospedale e che il decesso era causalmente riconducibile a due distinti profili di responsabilità della struttura sanitaria. Da un lato, il giudice ha ravvisato gravi omissioni e deficienze organizzative nella gestione dell'emergenza pandemica, ritenute responsabili della trasmissione del contagio all'interno dell'ospedale. Si tratta di una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inadeguata organizzazione delle misure di prevenzione e contenimento del rischio infettivo. Dall'altro lato, la sentenza ha accertato anche specifiche condotte sanitarie inadeguate nella gestione clinica della paziente dopo il contagio. I consulenti tecnici nominati dal Tribunale hanno evidenziato carenze nel monitoraggio delle condizioni respiratorie, omissioni negli accertamenti diagnostici e una complessiva gestione della malattia non conforme alle regole della buona pratica medica. Secondo il giudice, qualora la paziente fosse stata adeguatamente assistita, avrebbe avuto ragionevoli possibilità di superare la patologia per la quale era stata originariamente ricoverata.
Particolarmente significativa è la parte della decisione dedicata alle diverse categorie di danno risarcibile.
Il Tribunale ha innanzitutto riconosciuto il cosiddetto danno “iure hereditatis”, ossia il danno subito direttamente dalla vittima prima della morte e successivamente trasmesso ai suoi eredi. In questo caso è stato risarcito il danno biologico terminale, cioè la sofferenza fisica e il gravissimo pregiudizio alla salute patiti dalla paziente nel periodo compreso tra l'insorgenza della malattia da Covid-19 e il decesso. Per tale voce il Tribunale ha liquidato la somma complessiva di euro 11.050 in favore degli eredi. Accanto a questo, il giudice ha riconosciuto anche il danno “iure proprio”, ossia il danno subito direttamente dai familiari a causa della perdita del proprio congiunto. Si tratta del cosiddetto danno da perdita del rapporto parentale, che risarcisce il dolore, la sofferenza interiore e lo sconvolgimento delle abitudini di vita conseguenti alla morte di una persona cara.
Valutata l'intensità del rapporto affettivo esistente tra la madre e i tre figli, il Tribunale ha liquidato il danno parentale nella misura di euro 160.000.
La decisione rappresenta uno dei primi pronunciamenti che riconoscono in sede civile il risarcimento dei danni derivanti da un contagio Covid-19 di origine nosocomiale sfociato nel decesso di una persona ultra novantenne, confermando che anche l'età avanzata della vittima non può costituire un elemento idoneo a ridurre o escludere la tutela risarcitoria quando siano accertate responsabilità della struttura sanitaria in violazione del contratto. Il Tribunale ha infatti evidenziato che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di “spedalità” con obbligo di fornire al paziente una prestazione definita di “assistenza sanitaria” che comprende oltre alla prestazione medica anche una serie di obblighi di protezione ed accessori.
Gli eredi della paziente sono stati assistiti dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini, Francesco Beer, Marco Pasquale e Claudio Fasciano dello studio Iacovino&associati che esprimono ampia soddisfazione tenuto conto della delicatezza e dell’importanza della decisione assunta dal Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice dott. Luca Pio Orlando, che costituisce un precedente destinato verosimilmente a costituire un importante punto di riferimento nel futuro contenzioso relativo ai numerosi contagi nosocomiali da Covid-19 e, più in generale, alle infezioni correlate all'assistenza.
Campobasso, 09/06/2026
Il TAR Lazio accoglie il nostro ricorso:
nuova giustizia per i candidati esclusi dal concorso dirigenti scolastici
Lo Studio Legale Iacovino & Associati ha ottenuto un importante successo dinanzi al TAR Lazio – Sezione IV Quater, a tutela di una candidata ingiustamente esclusa dalla procedura straordinaria di reclutamento dei dirigenti scolastici prevista dal D.M. 107/2023.
🔍 Il caso
La nostra assistita era risultata idonea ma non vincitrice nel concorso per dirigenti scolastici bandito con D.D.G. n. 1259/2017. Aveva regolarmente impugnato, nei termini di legge, l’esito della prova orale, rientrando quindi tra i soggetti legittimati a partecipare alla nuova procedura straordinaria prevista dalla Legge n. 14/2023, che includeva un corso di formazione con prova finale.
Nonostante avesse completato regolarmente il percorso, l’Amministrazione ha ritenuto di escluderla dalla graduatoria finale, sostenendo che, essendo stata emessa una sentenza negativa in primo grado (non ancora appellata), non fosse più pendente un giudizio al 28 febbraio 2023, data limite fissata dalla legge.
⚖️ La nostra difesa
Abbiamo contestato questa interpretazione come eccessivamente restrittiva e giuridicamente infondata, sostenendo che la pendenza del giudizio sussiste sino alla scadenza dei termini per proporre appello, secondo i principi generali del processo amministrativo.
Il TAR ha accolto integralmente la nostra tesi, riconoscendo che:
“La pendenza di un giudizio va intesa fino alla scadenza dei termini per proporre impugnazione, anche in presenza di una sentenza negativa non ancora appellata”.
📌 Un precedente importante
La pronuncia non solo ripristina i diritti della candidata, che ora potrà essere inserita nella graduatoria definitiva dei dirigenti scolastici, ma assume un valore rilevante per tutti i ricorrenti in situazioni analoghe, contribuendo a chiarire un punto delicato del diritto amministrativo processuale.
Si tratta di un esempio concreto di come la giustizia amministrativa possa correggere interpretazioni arbitrarie e di come la corretta lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle norme possa riportare equità e trasparenza nelle procedure concorsuali pubbliche.
Studio Legale Iacovino & Associati
Difendiamo il diritto al merito. Sosteniamo le tue ragioni.

